Art. 8.
(Risorse finanziarie della provincia
dell'Arcipelago toscano).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia dell'Arcipelago toscano per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a determinare, in via provvisoria, l'entità dei contributi erariali ordinari a favore della nuova provincia, ponendoli a carico delle amministrazioni provinciali di Livorno e di Grosseto. Tali contributi sono ripartiti, in via provvisoria, per il 90 per cento in proporzione alla popolazione residente, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali dei singoli enti che compongono la provincia. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano, si provvede al

 

Pag. 8

riparto definitivo. Le risorse finanziarie in conto capitale seguono la ripartizione dei beni cui si riferiscono.
      2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della provincia dell'Arcipelago toscano e il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Livorno, di Grosseto e dell'Arcipelago toscano concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il trasferimento delle risorse finanziarie a carico dei rispettivi bilanci.